(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 18 dell'8 giugno 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Assunzioni a termine e progetti-obiettivo 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a costituire rapporti di lavoro di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore ad un anno, prorogabile per un uguale periodo, per sopperire ad esigenze di carattere straordinario e transitorio cui non si possa far fronte con il personale in servizio o mediante il ricorso a procedimenti di mobilita'. 2. A tal fine l'Amministrazione predispone, previo confronto con le organizzazioni sindacali, appositi progetti-obiettivo, che devono individuare la specifica attivita' da svolgere, il numero e la qualificazione professionale del personale da impiegare, con l'indicazione della corrispondenza con i profili professionali previsti nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, i risultati da proseguire, la durata del progetto, che non puo' essere superiore ad un anno, prorogabile per un uguale periodo, nonche' la previsione finanziaria dell'intervento. 3. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione dei principi stabiliti dalla legge 29 ottobre 1992, n. 421, i progetti-obiettivo sono approvati con decreto dell'Assessore competente nella materia interessata dai progetti-obiettivo. 4. Il reclutamento del personale occorrente per la realizzazione dei progetti-obiettivo e' disposto con le modalita' di cui alla legge regionale 29 marzo 1993, n. 12, e, in quanto compatibile, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127. Per esigenze di celerita', l'Amministrazione regionale e' autorizzata a ricorrere alla forma del concorso per soli titoli per quanto concerne il reclutamento del personale delle qualifiche funzionali superiori alla V, purche' congrui allo specifico progetti-obiettivo per il quale si dispone il reclutamento. 5. Il trattamento economico del personale assunto ai sensi della legge e' pari a quello iniziale delle corrispondenti qualifiche, ove sono ricomprese le mansioni prevalenti da svolgere. 6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, con le medesime modalita' e limiti, anche negli strumentali della Regione, che provvedono alla realizzazione dei progetti-obiettivo con le disponibilita' dei rispettivi bilanci. Le deliberazioni di approvazione dei progetti-obiettivo degli enti strumentali sono sottoposte a controllo preventivo con le stesse modalita' degli atti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14. 7. In sede di prima applicazione della presente legge, limitatemente ai progetti aventi come contenuto prevalente il caricamento di dati con procedure automizzate, l'Amministrazione regionale, atteso il carattere specifico delle prestazioni, che richiedono esperienze gia' acquisite nonche' la necessita' di utilizzo immediato di personale avente le professionalita' richieste, puo' provvedere al reclutamento del personale occorrente, entro il 50 per cento del fabbisogno, mediante una selezione tra coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' svolto continuativamente, per almeno un anno nel corso dell'ultimo quinquennio, tali attivita' quali soci o dipendenti di cooperative titolari di appalti per servizi di caricamento dati a favore dell'Amministrazione regionale o degli enti strumentali della regione.