(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 18
                         dell'8 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Assunzioni a termine e progetti-obiettivo
 
  1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a costituire rapporti
di lavoro di diritto privato  a  tempo  determinato,  di  durata  non
superiore  ad  un  anno,  prorogabile  per  un  uguale  periodo,  per
sopperire ad esigenze di carattere straordinario  e  transitorio  cui
non  si  possa  far fronte con il personale in servizio o mediante il
ricorso a procedimenti di mobilita'.
  2. A tal fine l'Amministrazione predispone, previo confronto con le
organizzazioni  sindacali,  appositi  progetti-obiettivo,  che devono
individuare la specifica  attivita'  da  svolgere,  il  numero  e  la
qualificazione   professionale   del   personale  da  impiegare,  con
l'indicazione  della  corrispondenza  con  i  profili   professionali
previsti  nelle  qualifiche  funzionali  del ruolo unico regionale, i
risultati da proseguire, la durata del progetto, che non puo'  essere
superiore  ad  un anno, prorogabile per un uguale periodo, nonche' la
previsione finanziaria dell'intervento.
  3. Fino all'entrata in vigore della legge regionale  di  attuazione
dei  principi  stabiliti  dalla  legge  29  ottobre  1992,  n. 421, i
progetti-obiettivo  sono   approvati   con   decreto   dell'Assessore
competente nella materia interessata dai progetti-obiettivo.
  4.  Il  reclutamento  del personale occorrente per la realizzazione
dei progetti-obiettivo e' disposto con le modalita' di cui alla legge
regionale 29 marzo 1993, n. 12, e,  in  quanto  compatibile,  secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30  marzo  1989, n. 127. Per esigenze di celerita', l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a ricorrere alla forma del concorso per soli
titoli per  quanto  concerne  il  reclutamento  del  personale  delle
qualifiche   funzionali   superiori  alla  V,  purche'  congrui  allo
specifico progetti-obiettivo per il quale si dispone il reclutamento.
  5. Il trattamento economico del personale assunto  ai  sensi  della
legge  e' pari a quello iniziale delle corrispondenti qualifiche, ove
sono ricomprese le mansioni prevalenti da svolgere.
  6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, con  le
medesime  modalita'  e limiti, anche negli strumentali della Regione,
che provvedono  alla  realizzazione  dei  progetti-obiettivo  con  le
disponibilita'   dei   rispettivi   bilanci.   Le   deliberazioni  di
approvazione  dei  progetti-obiettivo  degli  enti  strumentali  sono
sottoposte  a controllo preventivo con le stesse modalita' degli atti
di cui alla lettera e)  del  comma  1  dell'articolo  3  della  legge
regionale 15 maggio 1995, n. 14.
  7.   In   sede   di   prima   applicazione  della  presente  legge,
limitatemente  ai  progetti  aventi  come  contenuto  prevalente   il
caricamento  di  dati  con  procedure  automizzate, l'Amministrazione
regionale, atteso  il  carattere  specifico  delle  prestazioni,  che
richiedono   esperienze  gia'  acquisite  nonche'  la  necessita'  di
utilizzo immediato di personale avente le professionalita' richieste,
puo' provvedere al reclutamento del personale occorrente, entro il 50
per cento del fabbisogno, mediante una selezione tra coloro che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, abbiano  gia'  svolto
continuativamente,   per   almeno   un  anno  nel  corso  dell'ultimo
quinquennio, tali attivita' quali soci o  dipendenti  di  cooperative
titolari  di  appalti  per  servizi  di  caricamento  dati  a  favore
dell'Amministrazione  regionale  o  degli  enti   strumentali   della
regione.